L'amministrazione di sostegno è la misura di protezione prevista dall'art. 404 c.c. in base alla quale a chiunque, che per una menomazione fisica o psichica, non sia in grado di provvedere ai propri interessi, può essere nominato un amministratore di sostegno. Differisce profondamente dall'interdizione, sia per quanto concerne il procedimento, molto più rapido, sia per il contenuto, in quanto la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno non viene privata in tutto e per tutto della sua capacità di agire, ma viene supportata dall'ads in misura più o meno ampia a seconda della gravità della patologia. La domanda può essere presentata del beneficiario stesso, da soggetti pubblici o dai parenti più stretti.